Domande

Questa sezione raccoglie i quesiti, e le relative risposte, che quotidianamente mi sono poste durante l'attività.

 

Sicurezza sul lavoro

 

1) Sto pensando di aprire un'azienda e di assumere dei dipendenti. Cosa devo fare per essere in regola con la sicurezza? Quali leggi devo seguire?

 

2) Ma cosa significa valutare i rischi? Come si fa? Devo per forza affidarmi a un consulente o posso farlo da solo?

 

3) La mia azienda ha solo 4 dipendenti. E' vero che posso non fare la valutazione dei rischi ma posso scrivere una autocertificazione?

 

4) Nella mia azienda collaborano mia moglie e mio figlio, si tratta di un'azienda familiare. Rientro comunque in quanto richiesto dal decreto 81? Devono fare le visite mediche?

 

5) Sono socio dell'azienda dove lavoro, non abbiamo dipendenti ma siamo tutti soci. Rientriamo comunque in quanto richiesto dal decreto 81?

 

6) Ho chiesto più preventivi per il documento di valutazione dei rischi. I prezzi sono anche molto diversi tra loro, non ho ben capito quali prestazioni sono incluse e quindi le differenze.

 

7) Quali sono le valutazioni che sono obbligato ad effettuare nella mia azienda?

 

8) E' obbligatorio avere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella propria azienda?

 

9) Se nomino il rappresentante dei lavoratori, questo cosa dovrà poi fare?

 

10) Lavoro in un negozio, rumore non ce n'è. Devo fare lo stesso la valutazione del rischio rumore?

 

11) La mia azienda lavora il marmo e la la valutazione del rischio rumore ha riscontrato un livello medio giornaliero superiore a 87 dB(A). Naturalmente avevo già fornito ai lavoratori tappi e cuffie, e gli stessi effettuano le visite mediche. Posso considerarmi a posto?

 

12) Ma se un'azienda fa la valutazione dei rischi, i corsi di formazione, fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione, e poi uno di questi non li usa e si fa male, il datore di lavoro è comunque responsabile?

 

13) E' obbligatorio avere il medico competente e fare le visite mediche?

      

 

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1) Nonostante in Italia abbiamo tantissime leggi, non ne esiste una per ogni settore lavorativo, ma una sola generale per tutte le aziende, dal piccolo ufficio con un solo dipendente al cantiere edile, fino alla grande industria. Si tratta del famoso testo unico o decreto 81 del 2008, che ha mandato in pensione la vecchia 626.

Gli adempimenti principali che devono effettuare tutte le aziende italiane con lavoratori, nessuna esclusa, sono valutare i rischi (analizzare i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori) e formare/informare i lavoratori (corsi di formazione).

 

 

2) Valutare i rischi significa individuare le fonti di pericolo per i lavoratori, identificare quali lavoratori sono potenzialmente esposti e l'importanza di questi rischi. Questa analisi deve essere effettuata in modo rigoroso, non approssimativo, tenendo in considerazione la tipologia di lavoro, i luoghi dove i lavoratori opereranno, le attrezzature e i prodotti chimici che utilizzeranno. Bisogna considerare le peculiarità dei propri lavoratori (età, esperienza, problemi di salute, ecc.), stimando i rischi per ogni diversa mansione presente nella propria azienda. Occorre poi inventariare i provvedimenti che sono necessari per prevenire i rischi e per proteggere i lavoratori, realizzando un programma di realizzazione di tali misure.

La valutazione deve essere dimostrabile, pertanto occorre realizzare un documento scritto. Non c'è nessuna legge che costringa a rivolgersi ad un professionista per redarre il documento di valutazione, ma esistono sanzioni notevoli (ammenda fino a 6.400€ o anche arresto fino a 6 mesi) se non è completo, e per completo s'intende che devono essere considerati TUTTI i rischi, che questi vanno analizzati utilizzando un metodo, che il documento deve avere data certa, ecc. In pratica: occorre affidarsi ad un professionista.

 

3) Questa possibilità, che hanno le aziende fino a 10 dipendenti, è considerata da molti un modo per evitare costose e impegnative analisi. In realtà l'agevolazione è assai minore: autocertificare la valutazione dei rischi significa solo poter non mettere nero su bianco la valutazione effettuata. Ma occorre comunque indicare nell'autocertificazione quali rischi sono stati individuati, come sono stati valutati, e quali sono state le conclusioni. L'autocertificazione deve comunque essere tenuta in azienda, a disposizione degli organi di vigilanza, e in caso di controllo gli ispettori possono chiedere al datore di lavoro informazioni su come la valutazione è stata effettuata. Se il datore non sa rispondere, l'autocertificazione perde di valore e l'azienda è passibile di sanzione (fino a 6.400€ di ammenda, fino a 6 mesi di carcere ed anche chiusura dell'azienda)!

C'è anche un altro grosso problema: se i propri lavoratori sono esposti a rumore, oppure utilizzano prodotti chimici, oppure effettuano sforzi fisici durante il lavoro, ecc., occorre valutare questi particolari rischi con metodi approfonditi, ed è difficile dimostrare di averli eseguiti se non c'è un documento apposito.

L'autocertificazione non è possibile, se anche si hanno meno di 10 lavoratori, per chi detiene consistenti quantità di sostanze pericolose, per le centrali termoelettriche e per chi fabbrica o deposita esplosivi o munizioni.

L'autocertificazione perderà validità il 30 giugno 2012: entro tale data le aziende che hanno usufruito di questa "agevolazione" dovranno effettuare anch'esse il documento di valutazione dei rischi.

 

4) I collaboratori familiari non sono considerati lavoratori subordinati, come lo sono invece i dipendenti, peranto non rientrano nella disciplina dettata dal decreto 81. I familiari in questione, però, devono lavorare nell'azienda in modo continuativo, non significa che debbano lavorare a tempo pieno ma neanche in modo saltuario. Occorre anche poter dimostrare che il familiare accresce la produttività dell'impresa. Se manca una di queste condizioni, non è un'impresa familiare, ovvero si ha obbligo di valutazione dei rischi, corsi di formazione, eventuali visite mediche, ecc.

Attenzione poi che se un familiare è inquadrato nell'azienda con un contratto, o il datore di lavoro gli paga i contributi pensionistici, tale contratto prevale sulla natura di persona familiare, pertanto si tratta di vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Se anche i componenti di un'impresa familiare possono non effettuare la valutazione dei rischi, le visite mediche, ecc., comunque in caso di infortunio i suoi membri possono essere riconosciuti responsabili secondo l'art. 43 del codice penale (colpa per violazione di leggi), perché "nell'impresa familiare TUTTI hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori" (Cassazione, sentenza n. 18683 del 22 aprile 2004). Questo significa che le attrezzature devono essere conformi, in perfetto stato di manutenzione, devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale, ecc.

 

5) Sì, il testo unico si applica quando ci sono lavoratori, non per forza dipendenti, perché per lavoratori si intendono dipendenti, soci di cooperativa o di una società (ma che comunque lavorano), tirocinanti, stagisti, apprendisti, ecc.

Anche nel caso di un'impresa formata da sole due persone, entrambe datori di lavoro ovvero soci alla pari, si rientra nella definizione fornita dal testo unico.

 

6) Diciamo che ci sono due modi di effettuare la valutazione dei rischi.

Primo metodo: un documento completo di tutte le valutazioni che devono essere effettuate, tutte eseguite a regola d'arte e coordinate tra loro. Si tratta di un documento di notevole dimensione, effettuato di solito dalle grandi aziende. Ha il vantaggio di essere un unico documento e che le valutazioni sono congruenti tra loro (ad esempio i tempi di utilizzo delle attrezzature di lavoro, indicati nel documento per la valutazione del rischio rumore, sono gli stessi di quelli indicati nella valutazione del rischio vibrazioni). Ha lo svantaggio di costare molto, e che nel caso una delle valutazioni contenute debba essere aggiornata, ad esempio alcune valutazioni hanno una scadenza per legge, va rifatto tutto il documento.

Secondo metodo: un documento più snello che prende in considerazione tutte le valutazioni necessarie, ma utilizzando dei criteri valutativi approssimati. Costa meno ed è piccolo, ma dovrà poi essere integrato con valutazioni più dettagliate di quei rischi che sono stati riscontrati come presenti e non sufficientemente esaminati nel primo documento. Il vantaggio di questo sistema è che nel caso una valutazione debba essere aggiornata, potrà essere rifatta solo la singola valutazione, mentre il documento di valutazione dei rischi, più generale, e le altre valutazioni dettagliate potranno non essere toccate.

 

7) Come minimo occorre valutare i rischi indicati nel testo unico:

- i rischi che derivano dai luoghi di lavoro, quindi anche microclima e incendio

- le macchine, le attrezzature e i mezzi utilizzati

- gli impianti e le apparecchiature elettriche

- la movimentazione manuale dei carichi ed il sovraccarico biomeccanico agli arti superiori

- i videoterminali

- i rischi fisici, ovvero rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali

- le sostanze pericolose, ovvero agenti chimici, cancerogeni e mutageni

- gli agenti biologici

- le atmosfere esplosive

- lo stress lavoro correlato

Ci sono poi altri rischi che vanno valutati, se presenti, e che sono regolati da norme precise: fulminazione, i rischi per le donne in gravidanza, per i minori, i rischi di interferenza con altri imprese.

L'elenco è più che esauriente, ma se nella propria azienda fossero presenti altri rischi, non considerati in specifiche normative, è comunque responsabilità del datore di lavoro valutare anch'essi.

 

8) No, se nessuno tra i lavoratori vuole assumere il ruolo di rappresentante, l'azienda non ha nessun obbligo. Il datore di lavoro deve però dimostrare di aver informato i lavoratori di questo loro diritto, pertanto è bene che i lavoratori firmino un documento scritto in cui attestano di aver eletto tra loro un rappresentante oppure che nessuno tra loro intende candidarsi.

 

9) Intanto bisogna cominciare a chiarire che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può essere nominato dal datore di lavoro, e non può essere il datore di lavoro. E' una persona che viene eletta dai lavoratori, tra di loro. Una volta eletto deve seguire un corso di formazione di 32 ore, e dovrà poi seguire un corso di aggiornamento di 4 ore ogni anno. I corsi devono essere effettuati a costo dell'azienda e devono svolgersi in orario di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori ha diversi compiti:

- ha libero accesso in ogni luogo di lavoro dell'azienda

- è consultato durante la valutazione dei rischi e sulla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso

- riceve copia del documento di valutazione dei rischi

- è il referente, tra i lavoratori, degli organi di vigilanza

- partecipa alla riunione annuale sulla sicurezza, se viene effettuata, insieme al datore di lavoro, all'RSPP ed al medico competente.

Per poter svolgere questi compiti, il datore di lavoro deve concedere dei permessi al rappresentante dei lavoratori. Il numero di ore di permesso dipende dal tipo di azienda e dal numero dei lavoratori presenti nella singola unità produttiva, ad esempio sono 30 ore annue nelle unità produttive da 6 a 15 lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori deve attenersi al rispetto del segreto industriale, per quanto riguarda il contenuto del documento di valutazione dei rischi ed i processi lavorativi.

Non tutti possono essere eletti come rappresentante dei lavoratori: solo chi ha un contratto a tempo indeterminato. Nelle aziende del settore artigiano chi è stato eletto rappresentante dei lavoratori può portare a termine il suo mandato, ma non potrà più essere rinnovato, perché un accordo tra i sindacati prevede che siano sostituiti dai rappresentanti dei lavoratori territoriali (esterni). Inoltre sempre nel settore artigianato non è più valido che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia socio dell'azienda o parente del datore di lavoro.

 

10) Non può non esserci rumore, piuttosto può essere molto basso. Dal momento che rumore ce n'è sempre, tutti devono effettuare la valutazione. Si può anche non eseguire una fonometria, si possono utilizzare ad esempio banche dati. Esistono poi delle linee guida che riportano le attività generalmente sotto gli 80 dB(A). Per queste attività si suppone che il livello di rumore sia basso e quindi non vi è obbligo di misurazione tramite il fonometro. Per queste attività la valutazione si semplifica notevolmente: occorrerà solo identificare quali lavoratori sono esposti (in questo modo futuri nuovi assunti saranno automaticamente assimilati ai lavoratori attuali e non dovranno essere valutati per loro conto) e programmare gli interventi da mettere in atto. Questo perché, se anche il livello di rischio rilevato è basso, è obbligo del datore di lavoro mettere in atto provvedimenti perché il rischio, per i lavoratori, diminuisca nel tempo.

 

11) Il livello di rumore in questo caso è eccessivo, per legge non bisogna superare gli 87 dB(A) come livello di esposizione giornaliera. Per intanto va bene l'aver fornito i dispositivi di protezione ai lavoratori, ma la situazione non può restare così in eterno: occorre mettere in atto degli interventi perché il livello di rumore diminuisca, ad esempio insonorizzare le macchine, o cambiare le macchina più rumorose con altre migliori da questo punto di vista. Gli interventi decisi, che il datore si impegna ad effettuare nel tempo, devono essere indicati in un programma (Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione), con indicato quando saranno mesi in pratica.

 

12) Sì, secondo la Corte di Cassazione: se anche il lavoratore è stato imprudente, e quindi la colpa è anche sua, il datore di lavoro doveva comunque fare di tutto perché non succedesse l'infortunio. Ad esempio: realizzare delle procedure scritte, corsi di formazione ai lavoratori, vigilare costantemente il loro operato, ecc. Sempre secondo la Corte, il datore di lavoro potrebbe escludere la propria responsabilità solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile, ma se l'infortunio è capitato, evidentemente qualcosa non ha funzionato! La sua responsabilità sarà però più o meno grave, a seconda di quanto fatto per evitare l'incidente.

 

13) Il tema è più complesso di quel che sembri.

Stando a quanto riportato nella normativa, durante la valutazione dei rischi è obbligatoria la consultazione di un medico competente, per gli aspetti legati alla salute dei lavoratori (esposizione a rumore, vibrazioni meccaniche, agenti chimici, biologici, movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali, utilizzo di videoterminali).

Se la valutazione effettuata rileva poi dei rischi per la salute dei lavoratori, deve essere attivata la sorveglianza sanitaria, ed è il medico competente a stabilire la frequenza delle visite mediche.

Nella realtà, invece, quasi sempre la valutazione dei rischi è effettuata senza la consultazione del medico competente, per svariate ragioni che possono dipendere dal medico stesso, dall'azienda, dal consulente che concretamente realizza la valutazione. In questi casi il medico in carica, se l'azienda ha nominato un medico competente, deve come minimo essere messo al corrente di quanto effettuato, e può succedere che questo non sia d'accordo con i risultati della valutazione! Può capitare che consideri necessaria la sorveglianza sanitaria, per determinati lavoratori per un determinato rischio, mentre la valutazione non lo riteneva necessario, o può accadere anche il contrario. In questi casi è bene modificare il documento di valutazione: la valutazione deve conformarsi al giudizio del medico competente. Nell'attesa che il documento sia aggiornato, l'azienda è comunque tenuta a seguire le decisioni del medico, e quindi ad effettuare la sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal protocollo sanitario emesso dallo stesso.